Luca Cereda: innanzitutto volevo capire insieme a lei quale sia – e come si possa definire e spiegare – la linea di demarcazione che il nostro diritto fissa tra il concetto di pena e quello di punizione.
Francesco Cajani: se prendiamo come punto di partenza il nostro codice penale (emanato nel 1930), esso si incentra essenzialmente sul concetto di pena, intesa quale conseguenza della violazione di una regola prevista come reato dal codice penale.
Abbiamo dunque una limitazione dei diritti che si esprime in una sanzione, e questa sanzione ha come carattere essenziale proprio l’afflittività perché – quale che sia la sua funzione – la pena implica sempre una sofferenza.
Certo, il fondamento e la funzione della pena sono sempre stati temi dibattuti perché “da millenni gli uomini si puniscono, e da millenni si domandano perché lo facciano”.
In estrema sintesi, da una parte si pone la teoria della retribuzione con la sua idea che il male vada ricompensato con il male: la pena pertanto diviene corrispettivo del male commesso.
Dall’altra si collocano le teorie della prevenzione che attribuiscono alla pena la funzione di eliminare o ridurre il pericolo che il soggetto punito, o in generale la collettività stessa, ricada in futuro nel reato.
E’ invece merito della Costituzione della Repubblica italiana, nel 1948, quello di aver messo in luce, con la previsione di cui all’art. 27 terzo comma, come “le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato”: in tale ottica diviene fondamentale non già la pena irrogata ma l’atto stesso della punizione, e tutto il discorso – che sta anche alla base del nostro documentario – della necessità di “punire bene”, per dirla con Duccio Scatolero, intesa come un vero e proprio diritto per il reo.
Luca Cereda: punire bene, assegnare la giusta pena da parte di chi amministra la giustizia implica necessariamente un interrogarsi sul soggetto, sulla persona da punire, indipendentemente dalla sua età: è davvero pensabile – come lei scrive nella Guida alla visione del documentario – instaurare con esso una relazione che continua anche dopo l’irrogazione della pena?
Francesco Cajani: io sono solito ricordare che già Platone, nel Gorgia, aveva ben riassunto il tema che stiamo analizzando quando fa dire a Socrate che “a ogni uomo che sconti una pena, se questa gli sia stata giustamente inflitta, accade o di diventare migliore e di riceverne giovamento, o di diventare un esempio per gli altri”.
Parole scritte all’incirca nel 407 a.c. …. tuttavia è certo che, nell’antichità così come oggi, il diritto e il processo penale continuino ad essere mossi da una istanza repressiva, che riduce ed esaurisce il fare giustizia nella mera applicazione della pena: con la conseguenza che il dolore del reo punito si aggiunge a quello della vittima.
Anche perché tale modello, a ben vedere, finisce necessariamente per considerare il reo responsabile “di qualcosa” (di una truffa o un omicidio qui poco importa) e non anche responsabile “verso qualcuno”.
Ecco allora che, proprio per dare concreta attuazione all’art. 27 terzo comma della nostra Costituzione, è imprescindibile una punizione in cui il ruolo di colui che punisce non si esaurisca nell’atto di irrogare la pena. Se infatti ogni colpevole ha il diritto ad essere “punito bene”, questo significa – in altre parole – che proprio tramite l’atto del punire lo Stato deve prendersi idealmente carico del suo esito e, per esso, della sua piena efficacia.
Luca Cereda: c’è un senso in cui la punizione acquista anche il significato dell’essere presente per il reo, laddove altri – la famiglia, gli amici, la società ma anche le Istituzioni – non ci sono stati? In questo percorso che ruolo posso avere – e come si costituiscono – i percorsi di giustizia riparativa?
Francesco Cajani: é indubbio che un buon esito della punizione è sicuramente quello che fornisca al soggetto punito tutti quegli strumenti che gli consentano di riappropriarsi della propria umanità (che è stata abbandonata e tradita all’atto del commettere un reato) e, dopo aver incontrato sé stesso, iniziare a pensare all’altro.
Ed è altresì interessante notare come Aulio Gellio, uno scrittore della Roma antica, si domandasse il perchè Platone non avesse ricordato nel Gorgia una terza funzione della punizione, chiamata in greco timoria (ossia vendetta dell’onore della vittima, che verrebbe menomata se il colpevole rimanesse impunito).
L’esperienza anche mia personale mi porta però a dire che molto spesso ai Familiari delle vittime di reati non importa ottenere un risarcimento e, a volte, nemmeno vendetta. Quello che le vittime chiedono, sempre con più insistenza, è che a farsi carico del peso della giustizia sia proprio lo Stato, e non loro.
E pertanto, in uno scenario così complesso, lo Stato deve essere in grado di ri-comprendere, insieme al reo, anche la vittima. Perché non esiste solo un diritto riconosciuto dall’art. 27 della nostra Costituzione al reo, ma anche un preciso dovere verso le vittime: quello di mettere in campo forze positive in grado di “scongelare” il dolore affinchè possa, per quanto possibile, ri-trasformarsi in qualcosa di vivo.
Per questo credo fortemente che sono proprio e solo i percorsi di giustizia riparativa quelli nei quali, al netto dell’incontro tra il reo e la vittima, il dolore dell’uno non si aggiunge ma si sottrae a quello dell’altro.
[le altre 12 domande di Luca Cereda per il programma Radio Scarp e le risposte di Chiara Azzolari, Walter Vannini, Carlo Casoli e Juri Aparo sono reperibili qui]
Per approfondire:
– F. MANTOVANI, “Diritto penale. Parte generale”, III edizione, Milano, 1992, pp. 741 ss
– F. STELLA, Prefazione in E. WIESNET, “Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita”, Milano, 1987
– D. SCATOLERO, Atti delle Giornate nazionali di studio e di riflessione sull’applicazione del nuovo codice di procedura penale minorile, Milano 23-24 ottobre 1992, p. 136
– C. MAZZUCATO, La giustizia dell’incontro in G. BERTAGNA-A. CERETTI-C. MAZZUCATO (a cura di), “Il libro dell’incontro”, Milano, 2015
– F. OCCHETTA, “La giustizia capovolta”, Milano, 2016