L’ergastolo ostativo fu introdotto, nell’ordinamento penitenziario italiano, all’inizio degli anni Novanta, dopo le stragi nelle quali furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con l’intento di frenare la diffusione del fenomeno della criminalità mafiosa. È stata quindi una normativa d’emergenza, regolata dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che stabilisce che le persone condannate per alcuni reati di particolare gravità, come mafia o terrorismo, non possano essere ammesse ai cosiddetti “benefici penitenziari” a meno che non collaborino con la giustizia, fornendo elementi utili per il contrasto alla mafia.
I benefici penitenziari cui si fa cenno vengono invece consentiti nell’ergastolo “comune” in cui è prevista la progressione trattamentale e quindi un graduale reinserimento del soggetto nella società. Tali benefici sono progressivi e valutati di volta in volta:
- riduzione della pena, 90 giorni per ogni anno di carcerazione (se il condannato ha dato prova di rieducazione);
- permessi premio (affinché possano essere coltivati interessi affettivi, culturali e di lavoro; a condizione che egli abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso, e solo dopo 10 anni di pena);
- semilibertà (dopo 20 anni e per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale);
- liberazione condizionale (dopo 26 anni, a condizione che il detenuto durante l’esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento).
Nell’ergastolo ostativo, la “collaborazione con le autorità” viene considerata come dimostrazione dell’evoluzione e del ravvedimento del condannato mentre, in assenza di collaborazione, si impedisce l’accesso ai benefici penitenziari e la detenzione diviene così un “fine pena mai”.
Personalmente, ho l’impressione che l’ergastolo ostativo sia uno scambio, un dare e avere, dare informazioni per ottenere benefici. Questo però non significa lavorare sulla rielaborazione del proprio passato e sulla presa di coscienza. E anche se in apparenza uno sconto di pena conseguente alla collaborazione può sembrare uno stimolo alla revisione del proprio passato, l’ostatività ha un sapore marcatamente punitivo: “se non collabori muori in carcere”. Quindi la personalità del condannato rimane “congelata” al momento del reato commesso, non potendosi evolvere durante la fase di detenzione, perché si impedisce qualsiasi valutazione su un eventuale percorso rieducativo.
Inoltre, nell’ergastolo ostativo non si tiene conto che, non sempre la collaborazione con la giustizia dimostra l’effettiva rottura del legame del reo con la criminalità né, viceversa, la mancata collaborazione è prova della persistenza di contatti con la criminalità organizzata. È del tutto plausibile che l’ergastolano non collabori per timore di ritorsione sulla sua famiglia o perché si ha una conoscenza molto limitata, oppure inesistente, di fatti che possono essere utili alla magistratura.
L’ostatività, io credo, riduce fortemente la motivazione a partecipare all’opera di rieducazione, impedisce al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato e determina il rischio di avere in libertà individui non rieducati e carceri sovraffollate, problema che conduce inesorabilmente verso la questione dei trattamenti inumani o degradanti all’interno delle carceri. Tutto questo, si pone in contrasto con l’art. 27 comma 3 della costituzione che dovrebbe invece garantire la rieducazione di tutti i condannati, compresi gli autori di reati gravissimi, ed è per tale motivo che la corte europea dei diritti dell’uomo ha ordinato all’Italia l’eliminazione.
Abrogare o dichiarare l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo non significa che i mafiosi tornano facilmente liberi, ma anzi consente ai magistrati di sorveglianza di valutare il percorso del condannato e di verificare, come succede per gli autori di tutti gli altri crimini, se dopo 26 anni (non uno) ci sono i presupposti per il reinserimento in società.
Ma un condannato può cambiare? E quali sono gli elementi che ne promuovono l’evoluzione?
Sulla base della mia esperienza col Gruppo della Trasgressione, all’interno delle tre carceri milanesi e soprattutto all’interno del carcere di Opera con i detenuti dell’Alta Sicurezza, ho riscontrato che ciò che emerge, nella maggior parte dei loro racconti, è una sorta di graduale ottundimento della coscienza, un progressivo allontanamento dall’altro durante la vita nella devianza e un congelamento della relazione con la vittima durante l’atto criminale: una sorta di intorpidimento mentale e una assuefazione al male che è difficile pensare che possano essere superati grazie all’isolamento..
In una situazione del genere, è necessario innanzitutto che l’individuo venga fermato/incarcerato; ma poi occorre arrivare ad un risveglio della coscienza, ponendo l’attenzione sui vissuti e sui sentimenti provati durante gli atti criminali affinché la persona possa essere successivamente “responsabilizzata”.
L’evoluzione del condannato non è un percorso che si possa fare in autonomia o in breve tempo; occorrono anni e risorse professionali competenti oltre che strumenti psicometrici adeguati per valutarne i progressi. Nei percorsi trattamentali diviene quindi indispensabile favorire il dialogo ed il confronto con l’altro, con il dolore dell’altro.
Riabilitare, rieducare, risocializzare e attuare programmi ad hoc per il confronto con i familiari delle vittime può condurre alla reale comprensione dell’errore e a un effettivo cambiamento del condannato e soprattutto abbattere quella ”ostatività mentale”, insita nei condannati, per lasciare il posto ad un’alleanza, una collaborazione effettiva con le istituzioni e con la società. In un’ottica del genere, il condannato può diventare una risorsa, partecipando attivamente a programmi di prevenzione sul territorio, invece che continuare a essere un problema per la società.
Katia Mazzotta